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Art. 1 - Denominazione È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Società Italiana di Chirurgia Refrattiva" ovvero in forma breve "SICR".
Art. 2 - Sede L'Associazione ha sede in Rovato (Bs).
Art. 3 - Durata L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'Associazione, oltre che per i motivi previsti dall'art. 27 del Codice Civile (ovvero raggiungimento dello scopo, sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo, sopravvenuta mancanza di tutti gli associati, dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità Governativa) si scioglie con deliberazione dell'Assemblea degli associati riunita in sessione straordinaria.
Art. 4 - Oggetto sociale, scopi e finalità L'Associazione è apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, ed è regolata a norma del Titolo II, Capo III, artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'Associazione si propone come società a carattere scientifico nell'ambito di tutte le chirurgie oculari volte al ripristino o al miglioramento delle facoltà visive. L'Associazione ha fini esclusivamente culturali e scientifici ed ha quale principale obiettivo la diffusione di una "cultura della visione" che permetta di incrementare la qualità dei trattamenti di chirurgia refrattiva. Restano escluse qualunque finalità sindacale e l'esercizio di attività imprenditoriali o la partecipazione alle stesse, salvo quelle necessarie e strumentali per le attività di formazione continua rientranti nell'oggetto sociale.
Per il raggiungimento di tale finalità, l'Associazione si adopererà al fine di:
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sistematizzare gli studi in chirurgia refrattiva mediante la definizione di un protocollo d'intervento medico-chirurgico e mediante il coordinamento del processo di sviluppo delle istituzioni del settore a livello nazionale ed internazionale;
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elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (F.I.S.M.);
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promuovere la ricerca in chirurgia refrattiva attraverso l'istituzione di gruppi di ricerca e l'avvio di studi multicentrici;
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promuovere la formazione e l'aggiornamento dei chirurghi, dei tecnici e degli infermieri sugli sviluppi e sulla evoluzione della chirurgia refrattiva in collaborazione ed attraverso il confronto con i pazienti, con le istituzioni statali, con le società scientifiche nazionali ed internazionali e con l'intera comunità medica;
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promuovere il costante aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati attraverso programmi annuali di attività formativa ECM nonché svolgendo comunque altre attività finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
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svolgere attività di collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualità dell'assistenza;
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promuovere ed organizzare trials di studio, congressi, convegni, dibattiti, corsi e seminari, a livello nazionale ed internazionale, concernenti la chirurgia refrattiva; - attuare la divulgazione di pubblicazioni periodiche , riviste, audiocassette ed altro materiale a carattere scientifico;
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aprire un sito Internet per lo scambio di opinioni e per divulgare le finalità dell'Associazione a potenziali futuri associati;
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sensibilizzare l'intera collettività sui temi concernenti la chirurgia della visione;
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istituire borse di studio per specializzandi oftalmologi.
L'Associazione, inoltre, in relazione alla tutela della figura professionale dell'associato, potrà istituire servizi di consulenza anche legale a favore dei propri associati.
L'Associazione potrà, altresì, svolgere ogni attività ausiliaria ed accessoria, purchè direttamente connessa all'oggetto sociale, che le permetta di realizzare pienamente gli scopi sociali, anche in collaborazione con altre Associazioni che ne condividano le finalità. Pertanto, l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, comunque nel rispetto dei sopra descritti limiti all'esercizio di attività imprenditoriali.
L'Associazione, infine, potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
Art. 5 - I soci Possono far parte dell'Associazione tutte le persone , fisiche e giuridiche, sia di cittadinanza italiana che straniera, che, condividendo scopi e finalità della stessa, facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:
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di voler partecipare alla vita associativa;
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di impegnarsi al versamento della quota associativa e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, ove previsti;
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di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme dei regolamenti che ne disciplinano la vita e l'attività.
Potranno essere ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartengono al settore specialistico che l'Associazione rappresenta nonché tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (senza alcuna discriminazione in relazione al luogo di lavoro).
I soci si dividono in:
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Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
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Soci Ordinari: coloro che sono formalmente ammessi dal Consiglio Direttivo, dietro esplicita richiesta, a partecipare all'Associazione e che sono in regola con il versamento della quota annuale d'iscrizione;
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Soci Onorari: coloro che, sulla base della valutazione del Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare all'Associazione per il loro prestigio;
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Soci Benemeriti: coloro che, sulla base della valutazione del Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare all'Associazione per aver prestato gratuitamente e con spirito di volontariato la propria attività, intellettuale e/o manuale, nell'interesse dell'Associazione e strumentalmente al perseguimento delle finalità statutarie. La qualifica di Socio Benemerito è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, la quale, tuttavia, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, potrà rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione stessa;
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Soci Benefattori: coloro che, sulla base della valutazione del Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare all'Associazione per avere eseguito donazioni ed elargizioni liberali a favore dell'Associazione.
La presente distinzione si intende dettata ai soli fini classificatori, ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria rispetto ad un’altra. In particolare, tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.
L’unica eccezione a tale principio generale è costituita dall’obbligo di versamento della quota annuale d‘iscrizione all’Associazione dal quale sono esonerati i soci Onorari, i soci Benemeriti ed i soci Benefattori stante la peculiarità dei motivi che ne giustificano l’ammissione nell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, con motivata delibera, potrà prevedere il passaggio dei soci dalla categoria dei Soci Ordinari a quelle dei Soci Onorari, Benemeriti e Beneffatori qualora i requisiti previsti per la specifica qualifica vengano a manifestarsi successivamente all’ammissione del socio quale Socio Ordinario.
È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo, che con apposita delibera definisce anche i termini di versamento ed i servizi e/o prestazioni di carattere accessorio cui puo’ accedere l’associato che non si trovi in situazione di morosità.
Le quote associative non sono trasmissibili sia per atto inter vivos che mortis causa e non sono restituibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi ed il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora sul ritardato pagamento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il socio moroso decaduto dalla qualifica di socio.
Art. 6 - Acquisto e perdita della qualifica di socio La qualifica di Socio Ordinario si assume previa accettazione della domanda che gli interessati devono indirizzare al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, e previo versamento della quota associativa nel termine fissato.
La qualifica di Socio Onorario, di Socio Benemerito e di Socio Benefattore si assume soltanto in seguito ad insindacabile ed unilaterale decisione del Consiglio Direttivo, fermo restando il preventivo consenso della persona designata.
La qualifica di socio si perde per:
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dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
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esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che: commetta azioni o tenga comportamenti ritenuti indegni e/o disonorevoli per il buon nome e l’immagine dell’Associazione; che contravvenga alle norme ed agli obblighi statutari e regolamentari; che contrasti il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
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morosità nel pagamento della quota e dei contributi associativi.
La perdita della qualifica di socio in conseguenza di esclusione e morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, prima dell’adozione della delibera, dovrà informare preventivamente il socio del provvedimento in corso di adozione nei suoi confronti, tramite una delle modalità specificate al successivo art.9 lettera A) dello Statuto, in modo che lo stesso possa fornire chiarimenti e/o giustificazioni. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio, il Consiglio Direttivo, qualora il socio medesimo non abbia fornito alcuna giustificazione ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute inadeguate e non plausibili, potrà formalmente deliberare la perdita della qualifica di socio. Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che comporta la perdita della qualifica di socio, quest’ultimo potrà presentare ricorso all’Assemblea, entro il termine di decadenza di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione, e la decisione pronunciata dall’Assemblea medesima, in occasione della prima adunanza immediatamente successiva, è inappellabile. Nelle more della prima Assemblea che sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità della delibera adottata dal Consiglio Direttivo, i diritti e doveri inerenti alla qualifica di socio restano sospesi e non esercitabili.
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati I soci hanno diritto:
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di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
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di partecipare all’Assemblea e di esercitare il diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa;
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di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.
I soci hanno il dovere:
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di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
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di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
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di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;
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di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
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di attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, di concerto con gli altri associati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
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di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
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di partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Organi sociali Sono organi dell’Associazione:
Art. 9 - L’Assemblea dei Soci A) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci dell’Associazione stessa. L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione sia in Italia che all’estero. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’ utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. .Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita. L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta o se l’Assemblea non viene comunque convocata entro trenta giorni dalla richiesta medesima, la convocazione dovrà essere ordinata dal Collegio dei Revisori. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci iscritti nel libro soci e risultano presenti o informati tutti i componenti il Consiglio Direttivo e tutti i Revisori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se i componenti il Consiglio Direttivo o i Revisori non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell’Assemblea e da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO Possono prendere parte all’Assemblea i soci maggiori di età, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione Assembleare e che siano in regola con il versamento della quota annuale. Ogni socio ha un solo volo in Assemblea.
C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare liberamente. La delega non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo, né ai Revisori o agli eventuali lavoratori dipendenti dell’Associazione. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre soci. La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla Associazione. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
D) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, a uno dei membri dello stesso nominato dalla stessa Assemblea dei Soci. Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti a maggioranza assoluta. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l’esclusione dall’Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L’Assemblea ordinaria regolarmente costituita ai sensi dei precedenti commi delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti. L’Assemblea ordinaria:
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approva il bilancio preventivo e consuntivo;
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nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
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nomina il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Collegio dei Revisori;
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approva e modifica i Regolamenti interni dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
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delibera su ogni argomento attinente la gestione dell’Associazione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
F) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L’Assemblea straordinaria delibera:
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sulle modifiche dello Statuto;
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sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina del Liquidatore e dei relativi poteri e sulla devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni del presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria regolarmente costituita ai sensi dei precedenti commi delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, fatta eccezione per le delibere riguardanti lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio per la cui validità è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.
G) SISTEMI DI VOTAZIONE Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
H) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, in caso di Assemblea straordinaria. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
I) DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO In alternativa al metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tuttavia, con riferimento alle materie riservate alla competenza dell’Assemblea straordinaria per effetto della precedente lettera F), alla nomina e/o revoca degli Organi sociali, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più membri del Consiglio Direttivo o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta ovvero per il metodo del consenso espresso per iscritto, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l’assunzione di una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l’oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e al Collegio dei Revisori nella persona del Presidente, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e al Consiglio Direttivo la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla Associazione pervenga l’adesione dei soci che complessivamente rappresentino il quorum necessario per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata. A cura del Consiglio Direttivo la decisione così formata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) ed al Collegio dei Revisori, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci, indicando:
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la data in cui la decisione si è formata;
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l’ identità dei votanti;
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l’ identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
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su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla Associazione e recanti l’ espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento. Le trasmissioni previste nel presente articolo dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata all’indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Art. 10 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea fra i soci di età superiore ai diciotto anni. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione nel Libro soci dell’Associazione. L’Assemblea nomina il Presidente ed il Vice Presidente, mentre i membri eletti dall’Assemblea nominano nel loro ambito, qualora lo ritengano opportuno, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o piu’ consiglieri senza che cio’ comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea. Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo. In tal caso i consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, non meno di una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente nonché dal Segretario appositamente nominato dal Presidente stesso o da chi, in sua assenza, presiede il Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei piu’ ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo: a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci; b) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, ivi inclusa l’esclusione dall’Associazione; c) deliberare il passaggio dei soci dalla categoria dei Soci Ordinari a quelle dei Soci Onorari, Benemeriti e Benefattori; d) procedere alla revisione ed all’aggiornamento dell’elenco dei soci verificando la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario; e) fissare l’entità delle quote associative annuali e dei contributi straordinari; f) compilare il rendiconto economico e finanziario e la relazione illustrativa; g) eleggere il Segretario ed il Tesoriere; h) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione a progetto e contratti di collaborazione occasionale; conferire mandati di consulenza; i) organizzare il piano programmatico delle iniziative dell’Associazione; l) deliberare le convocazioni dell’Assemblea; m) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione, attraverso la predisposizione di appositi Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci; n) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea; o) nominare il Comitato di controllo interno, anche unipersonale, preposto ad adottare i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, eventualmente anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con Enti ed Organismi terzi; p) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; q) istituire, trasferire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza ed unità locali dell’Associazione ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso Comune, ferma restando la competenza dell’Assemblea dei soci, in quanto modifica statutaria, a deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso; r) far funzionare razionalmente l’Associazione, tenendo presenti i principi etici, solidali e sociali che reggono la stessa; s) dare attuazione alle delibere assunte dall’Assemblea dei soci; t) deliberare, piu’ in generale, su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative all’uopo strumentali e necessarie. Il Consiglio Direttivo puo’ anche delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o piu’ suoi membri determinando i limiti della delega. La carica di amministratore è gratuita essendo esclusa ogni forma di retribuzione della carica stessa, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e/o per conto dell’Associazione e debitamente documentate.
Art. 11 - Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono valide qualunque sia il numero dei votanti, sia pure nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla lettera E) dell’art.9 dello Statuto. Il Comitato Elettorale, nominato dal Consiglio Direttivo uscente, raccoglie i nominativi dei candidati. La votazione dovrà svolgersi a scrutinio segreto. Chiuse le votazioni, il Comitato Elettorale comunica al Consiglio Direttivo uscente i voti ottenuti da ogni candidato, il numero dei votanti e il numero delle schede nulle e bianche. Di tutte le operazioni svolte, il Comitato Elettorale stila un verbale, firmato da tutti i suoi membri. Le suddette elezioni devono avvenire nel corso dell’assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica o nell’ultimo anno di mandato del Collegio dei Revisori. Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi consiglieri e i nuovi Revisori sono invitati rispettivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in carica, senza alcuna funzione, ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione dell’Associazione. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’ultimo anno verrà elaborato e presentato all’assemblea dal Consiglio uscente.
Art. 12 - Il Presidente Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La rappresentanza spetta, inoltre, nei limiti dei poteri conferiti, agli eventuali consiglieri delegati. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Per converso, i consiglieri delegati hanno il potere di firma nei limiti delle deleghe loro conferite.
Art. 13 - Il Collegio dei Revisori Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. La nomina avviene a cura dell’Assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente, nominato dall’Assemblea. Al Collegio dei Revisori è affidato: a) il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico-finanziario; b) la redazione di una relazione al bilancio o rendiconto annuale; c) la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione; d) la vigilanza sul rispetto delle norme statutarie da parte del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro. I componenti del Collegio dei Revisori devono avere comprovate competenze tecniche nel settore contabile e amministrativo. I Revisori possono essere eletti anche tra non soci. Qualora la carica di Revisore sia conferita a un socio lo stesso non potrà percepire alcuna retribuzione operando il principio della gratuità della carica sociale.
Art. 14 - Risorse economiche L’Associazione persegue, in modo prevalente, la sua autonoma attività mediante l’autofinanziamento, sotto forma di quote di iscrizione e quote annuali. Tuttavia, per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione potrà disporre delle seguenti entrate: a) quote straordinarie e suppletive dei soci; b) contributi volontariamente versati dai soci; c) contributi erogati da privati persone fisiche, imprese e società; d) contributi di enti pubblici e organismi internazionali; e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciali ed economiche marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali; h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi. E’ precluso l’ottenimento di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), anche se forniti attraverso soggetti collegati. Le attività rientranti nei programmi ECM potranno essere finanziate, oltre che con le modalità sopra specificate, anche attraverso contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Art. 15 - Avanzi di gestione È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16 - Raccolta pubblica di fondi Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario ed esercizio finanziario L’esercizio sociale dell’Associazione si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo un apposito rendiconto economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche, nonché la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. Il rendiconto annuale deve essere reso noto a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l’adunanza convocata per la sua approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.
Art. 18 - Modifiche allo Statuto Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto per il metodo assembleare.
Art. 19 - Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n.662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge. L'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste dalla lettera F) dell’art. 9 del presente Statuto, dispone: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Associazione; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Associazione. L’ Associazione può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria presa con le stesse maggioranze richieste per lo scioglimento. In seguito alla decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Consiglio Direttivo uscente dovrà: - consegnare i libri e le scritture sociali ai liquidatori; - redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento; - redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento della approvazione dell’ultimo bilancio. Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
Art. 20 - Legge applicabile Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni.
Art.21 - Controversie Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Associazione che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede la Associazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu’ diligente. L’Arbitro Unico, come sopra istituito, deciderà, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina, in via irrituale, con dispensa di ogni formalità di procedura ed anche dall’obbligo del deposito del lodo, salvo il rispetto del contraddittorio. La decisione dell’Arbitro Unico è inappellabile e vincolante per le parti che si impegnano, fin d’ora, ad accettarla. La sede dell’Arbitrato è presso il domicilio dell’Arbitro Unico.
Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione motivata dall’Arbitro Unico.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da consiglieri, liquidatori, Revisori ovvero quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.
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